Inviare telematicamente i modelli F24

Novità in materia di compensazione a partire dal 24 aprile 2017

Il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, contenente una serie di misure in materia di lavoro e previdenza, al fine dicontrastare le indebite compensazioni nel Mod. F24 da parte dei sostituti d’imposta, ha:

  1. abbassato da 15.000 a 5.000 euro il limite oltre il quale, per poter compensare i crediti di ritenute, imposte, Iva e IRAP, è obbligatoria l’apposizione sulla dichiarazione del visto di conformità;
  2. introdotto l’obbligo, per i soggetti titolari di partita IVA, di inviare telematicamente tramite Entratel/Fisconline i Modd. F24 contenenti compensazioni di crediti derivanti da qualsiasi imposta sui redditi o addizionale, ritenuta alla fonte, imposta sostitutiva sul reddito, Irap e crediti d’imposta di cui al quadro RU della dichiarazione deiredditi, indipendentemente dal relativo importo.

Tali disposizioni sono in vigore dal 24 aprile 2017 e, conseguentemente, esplicano i relativi effetti sulle deleghe presentate a partire dalla predetta data; L’Agenzia delle Entrate ha tuttavia specificato che i controlli sono stati attivati dal 1^ giugno 2017.

La prima misura contenuta nel Decreto n. 50/2017, volta a contrastare le indebite compensazioni di crediti di ritenute,imposte, Iva e IRAP, consiste nella riduzione da 15.000 a 5.000 euro del limite oltre il quale, per poter compensare isuddetti crediti nel Mod. F24, è obbligatoria l’apposizione sulla dichiarazione del visto di conformità (o, in alternativa, lafirma del collegio sindacale).

È espressamente previsto che nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti in violazione dell’obbligo di apposizione delvisto di conformità o della sottoscrizione sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggettidiversi da quelli abilitati, l’Amministrazione finanziaria procederà al relativo recupero comprensivo di interessi e sanzioni.

Un’ulteriore misura contenuta nel DL n. 50/2017 volta a contrastare le indebite compensazioni nel Mod. F24 èrappresentata dall’introduzione dell’obbligo, per i soggetti titolari di partita IVA, di inviare telematicamente tramiteEntratel/Fisconline le deleghe di pagamento contenenti il credito IVA ovvero i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, IRAP e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal relativo importo. A tale riguardo, preme evidenziare che, fino al 23 aprile 2017, l’obbligo, per i soggetti titolari di partita IVA, di inviare i Modd. F24 tramite Entratel/Fisconline sussisteva solo per le compensazioni di crediti IVA superiori a 5.000 euro. Con l’entrata in vigore del DL n. 50/2017, si assiste, dunque, ad un ampliamento significativo delle ipotesi in cui i soggetti in questione sono obbligati a fare ricorso ai canali di trasmissione messi a disposizione dall’Agenzia delleEntrate (Entratel/Fisconline) dal momento che:

"il predetto obbligo è esteso a tutte le ipotesi di utilizzo in compensazione nel Mod. F24, ai sensi dell’art. 17,D.Lgs n. 241/1997, di crediti IVA nonché di crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP e di crediti d’imposta da indicarenel quadro RU della dichiarazione dei redditi,o indipendentemente dal relativo importo".

Si specifica che i crediti derivanti dall' erogazione del bonus ex Dl.66/2014, cosiddetto Bonus Renzi, e dai rimborsi derivanti da mod.730 non sono soggetti alle regole di cui sopra e pertanto l'invio del modello F24 potrà avvenire anche tramite home banking.

Negli altri casi, per continuare ad inviare autonomamente i modelli F24,  sarà necessario attivare l’ utenza dell’ Agenzia delle Entrate Fisconline. L'abilitazione a Fisconline può essere ottenuta richiedendo il codice di identificazione strettamente personale (codicePIN):

1. direttamente "online" dal sito dell’ Agenzia delle Entrate, compilando un modulo di richiesta checontiene alcuni dati identificativi. Il sistema, eseguiti alcuni controlli, fornirà subito le prime 4 cifre delcodice PIN necessario per accedere ai servizi di Fisconline.Entro 15 giorni il richiedente riceverà, al domicilio conosciuto dall'Agenzia delle Entrate, una letteracontenente gli elementi necessari a completare il codice PIN (ultime 6 cifre) e la password per il primoaccesso;

2. recandosi muniti di documento di riconoscimento presso un qualsiasi ufficio delle Entrate e compilandol'apposito modulo. Il funzionario dell'ufficio, verificata l'identità del richiedente, fornirà le prime 4 cifre del codice PINnecessario per accedere ai servizi di Fisconline. Entro 15 giorni il richiedente riceverà, al domicilioconosciuto dall'Agenzia delle Entrate, una lettera contenente gli elementi necessari a completare ilcodice PIN (ultime 6 cifre) e la password per il primo accesso;

3. per telefono, tramite il servizio automatico che risponde al numero 848.800.444

 

Contatto Rapido

Compila il modulo qui sotto per richiederci informazioni